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La Corte Europea esclude la violazione dei Diritti dell’Uomo in relazione all’obbligo vaccinale Covid-19

MUNGIELLO AVVOCATI

La Corte Europea esclude la violazione dei Diritti dell’Uomo in relazione all’obbligo vaccinale Covid-19

In data 24 agosto 2021, La Corte Europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sulla decisione della Francia di imporre l’obbligo vaccinale a determinate categorie di lavoratori, attraverso la legge n. 2021-1040 del 5 agosto 2021, la quale dispone che entro il 15 settembre 2021 tali categorie siano obbligate a vaccinarsi. In mancanza di ciò la pena è sia la sospensione dell’esercizio della professione che della retribuzione.

L’elenco delle professioni soggette all’obbligo vaccinale è esposta nell’articolo 12 della suddetta legge, tra queste rientrano anche i vigili del fuoco. Ben 672 di questi ultimi, il 19 agosto 2021, si sono rivolti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo appellandosi all’art. 39 del Regolamento CEDU, affinchè assumesse misure provvisorie, ovvero provvedimenti emergenziali che si attuano nel caso in cui i ricorrenti potrebbero altrimenti essere esposti a un rischio di danno non rimediabile.

Ciò al fine di interdire l’obbligo vaccinale previsto dalla legge francese e le conseguenti disposizioni, ossia il divieto di esercitare la loro attività e l’interruzione del pagamento del salario.

Nella prospettiva dei ricorrenti, infatti, la legge sull’obbligo vaccinale non è in linea con le disposizioni della CEDU, riguardo il diritto alla vita (art. 2) e il diritto alla vita privata e familiare (art. 8).

Tuttavia, La Corte Europea, non avendo riscontrato alcuna aderenza all’articolo 39 del Regolamento CEDU, ha rigettato tale richiesta, poichè i ricorrenti non sarebbero incorsi in un rischio reale di danno irreparabile“.

Sebbene la decisione in esame riguardi solo l’adozione di “misure provvisorie” e non preclude la manifestazione di un orientamento di segno diverso sulla ammissibilità o sul merito di tale vicenda, le autorità francesi hanno mostrato ottimismo sulla possibilità della conferma della legittimità dell’obbligo vaccinale.  

La decisione, con tutta evidenza, condizionerà anche gli altri Stati membri, compresa l’Italia, dove, analogamente, è stato introdotto, dapprima, l’obbligo vaccinale per gli operatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali e dove rimane ancora aperta la discussione in merito, in particolare dopo l’introduzione, con il  D.L. del 16 settembre scorso, dell’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro, pubblici e privati.

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