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Agenzia: il patto di stabilità eccessivamente oneroso viola la legge

MUNGIELLO AVVOCATI

Agenzia: il patto di stabilità eccessivamente oneroso viola la legge

Il Supremo Collegio, con la recentissima sentenza 24478/2021, ha dichiarato la nullità, per frode alla legge, del patto di stabilità caratterizzato da una penale troppo onerosa.

La vicenda processuale scaturisce dal recesso per giusta causa operato da un agente, al quale la preponente reagiva promuovendo un giudizio volto ad ottenere l’indennità sostituiva del preavviso e la penale prevista dal patto di stabilità convenzionalmente pattuito.

Il Tribunale investito della questione, escludeva la sussistenza della giusta causa a supporto del recesso dell’agente, condannandolo per l’effetto al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, dichiarando nel contempo nullo il patto di stabilità, con conseguente rigetto dell’ulteriore pretesa della preponente di conseguimento della penale di 100.000,00 euro.

La Corte d’Appello confermava sul punto la pronuncia di primo grado.

La Corte di Cassazione, investita del ricorso della preponente, ha confermato la decisione emessa in sede di merito e l’interpretazione su cui essa si fonda.

Nell’adottare tale statuizione, la Cassazione richiama, in via preliminare, un proprio precedente giurisprudenziale (Cassazione 24274/2006) segnalato anche dai giudici di merito, secondo cui, in tema di contratto di agenzia, l’articolo 1750, quarto comma, del Codice civile afferma un principio che fa divieto di dar luogo a pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo, ai sensi dell’articolo 1344 del Codice civile, il patto che contempli, in aggiunta all’obbligo di pagare l’indennità di mancato preavviso, una clausola penale a carico del solo agente che si renda inadempiente all’obbligo di dare preavviso.

Nel caso in questione, peraltro, la fattispecie presentava elementi di diversità, caratterizzandosi per la circostanza che la clausola che prevedeva il patto di stabilità non era correlata formalmente all’obbligo di osservare il preavviso.

Il Supremo Collegio ha, tuttavia, ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente dichiarato la nullità del patto di stabilità perché esso, per come concepito, determinava il medesimo effetto di alterare la parità delle parti in materia di recesso.

In particolare, è stata considerata condivisibile la loro osservazione, a mente della quale tale patto di stabilità «in fatto, anche considerando il suo rilevantissimo importo, incidesse in maniera significativa sulla normale facoltà di recedere di una sola delle parti, limitandola fortemente, ed eludendo, per tale via, il principio imperativo della parità delle parti medesime in materia di recesso».

Pertanto, la pattuizione di una penale aggiuntiva rispetto all’indennità sostitutiva del preavviso appare, secondo l’orientamento in commento espresso dalla  giurisprudenza di legittimità, in contrasto con il citato principio di parità, in quanto ha l’effetto di rendere «notevolmente più gravosa, per il solo agente, la possibilità di liberarsi dal vincolo corrispondendo esclusivamente l’indennità di preavviso».

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