Ordinanza-ingiunzione a chi evade i contributi Inps
Il Dlgs 8/2016, dispone la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria; tra quelle interessate dall’intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro.
Con la circolare INPS 5 luglio 2016, n. 121, l’Istituto ha già illustrato il nuovo quadro normativo, secondo cui la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10mila euro annui. Se invece, l’importo omesso è inferiore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila euro a 50mila euro.
La circolare INPS 25 febbraio 2022, n. 32 fornisce le disposizioni operative necessarie all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e ricorda che il datore di lavoro che non ha eseguito il versamento dei contributi trattenuti al lavoratore, una volta ricevuta la notifica della contestazione della sua violazione, ha tre mesi per adempiere senza essere punito con le sanzioni di cui sopra.
Tuttavia, il datore di lavoro può inviare i documenti difensivi, per l’eventuale ordinanza di archiviazione degli atti, entro trenta giorni dalla data della contestazione. Diversamente, conclamata la violazione, se il datore di lavoro non versa, nei 3 mesi successivi, le ritenute previdenziali, scatta il termine di 60 giorni con l’importo dovuto nella misura ridotta di 16.666 euro (ovvero un terzo del valore massimo della sanzione), oltre alle spese del procedimento.
Decorsi vanamente 60 giorni, l’Inps emette l’ordinanza-ingiunzione, applicando la sanzione amministrativa per un importo da € 17.000 fino al massimo di € 50.000. In presenza di più coobbligati in solido, il pagamento effettuato da uno di essi libera gli altri.
Il pagamento di tale sanzione deve essere effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione con F24 Elide utilizzando il codice tributo Samm.
Su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, la sanzione può essere rateizzata da 3 a 30 rate mensili. La richiesta di rateizzazione si presenta all’INPS via PEC, raccomandata o direttamente presso gli uffici, utilizzando il modulo SC97 “Richiesta di pagamento rateale dell’Ordinanza Ingiunzione”. Il mancato pagamento nei termini indicati, comporterà da parte dell’Inps l’emissione di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.