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Gig economy, stop allo “sfruttamento digitale” dei lavoratori

MUNGIELLO AVVOCATI

Gig economy, stop allo “sfruttamento digitale” dei lavoratori

“Tutelare il lavoro nell’utilizzo di piattaforme digitali onde contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo”, è l’obiettivo primario proposto dai senatori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati e presentata oggi dal presidente Gianclaudio Bressa.

“Se il lavoro è cambiato e si sta evolvendo, se oggi parliamo di transizione digitale in atto, non dobbiamo pensare che il lato oscuro del mercato del lavoro non evolva – spiega Bressa – L’utilizzo sempre più massiccio delle nuove tecnologie ha fatto emergere il fenomeno del “caporalato digitale” dove i lavoratori della gig economy hanno sostituito i braccianti agricoli. Non è più soltanto il furgone a caricare al mattino i lavoratori in attesa della chiamata, ma è l’uso degli algoritmi che costituisce il fulcro per lo sfruttamento dei lavoratori. Ecco, allora, che il pericolo più profondo è che l’algoritmo e, più in generale, l’intelligenza artificiale, possano diventare strumenti senza controllo”.

“Il disegno di legge – sottolinea Bressa – è il frutto delle proposte contenute nella relazione intermedia sull’attività svolta dalla Commissione, presentata a fine aprile. Quelle proposte sono ora incardinate in una proposta normativa che nasce da un assunto fondamentale: la sicurezza non è solo un dovere per il datore di lavoro, ma è un diritto individuale assoluto del lavoratore e un interesse della collettività”.

L’articolo 1 del nuovo disegno di legge descrive “una serie di disposizioni che stabiliscano dei livelli minimi di tutela per tutti i lavoratori della gig economy” e indica “una serie di casi precisi in cui, qualora la prestazione avvenga tramite piattaforme digitali, si considera lavoratore subordinato chiunque si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, anche se la prestazione sia svolta in tutto o in parte con strumenti che siano nella disponibilità del prestatore”.

L’articolo 2 precisa alcune “misure ulteriori di protezione dei dati personali dei lavoratori nel caso in cui il committente utilizzi delle piattaforme digitali”. L’articolo 3 introduce dei “nuovi obblighi a carico del committente che utilizzi delle piattaforme digitali”. L’articolo 4 riguarda la tutela dei lavoratori dipendenti di ditte subappaltatrici e stabilisce che il subappaltatore “deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto”.

L’articolo 5 prevede una specifica penale al fine di ostacolare la somministrazione fraudolenta di lavoro. L’articolo 6 introduce, all’interno del codice penale (art. 603 bis C.P.), “un’autonoma e specifica fattispecie di reato, tesa a sanzionare la condotta di chiunque, con violenza o minaccia, costringa il lavoratore ad accettare la corresponsione di trattamenti remunerativi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate” o “a rinunciare a diritti spettanti”.

L’articolo 7 amplia “la responsabilità, nell’ambito di gruppi di imprese, all’ente controllante che, giuridicamente o di fatto, svolge un controllo su altre imprese collettive”. L’articolo 8 riprende alcune disposizioni aggravanti laddove si presenti il reato di estorsione.

A riguardo il ministro del Lavoro Andrea Orlando, spiega come il Governo si stia impegnando “anche a livello europeo per la definizione di regole più giuste per i lavoratori digitali e per fare in modo che l’Italia sia espressione di una avanguardia nel riconoscimento delle tutele e dei diritti per questi lavoratori”. Prosegue sottolineando che “L’iniziativa della Commissione sull’introduzione di norme a tutela dei lavoratori digitali, che non solo riscuote la mia piena adesione ma coincide con una volontà da me espressa, in diverse occasioni, e concretizzatasi attraverso la definizione di un disegno di legge di mia iniziativa e attualmente all’attenzione del Dipartimento Affari giuridici e legislativi, che collima con questa proposta sotto molteplici aspetti”.

Dunque, per Orlando, “la necessità di adeguare il sistema normativo alle modalità organizzative dettate dalle nuove tecnologie è una realta’ di cui dobbiamo prendere atto e su cui è necessario intervenire tempestivamente”.

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