Parere favorevole alle bozze dei decreti legislativi di riforma sia del processo civile che di quello penale.
I punti chiave, di riforma del processo civile sono i seguenti: limiti all’aumento di competenza dei giudici di pace; più arduo ricorso alle videoudienze; maggiore controllo sugli accordi di negoziazione in materia lavoristica; mediazione familiare circoscritta.
Le condizioni approvate, consentono una serie di miglioramenti. L’aumento di competenza per i giudici di pace, che esclude a propri la proposta di innalzare il limite per valore sino a 30.000 euro, come previsto dal decreto legislativo mai attuato n. 116 del 2017, prevede invece, un tetto a 10.000 euro, raddoppiando in ogni caso, l’attuale competenza a 5.000 euro ed accompagnandolo con un limite di valore fino a 25.000 euro in caso di incidenti stradali.
Per ciò che concerne la negoziazione assistita in materia di lavoro, si intende rafforzare i meccanismi di garanzia a favore della parte più debole, ovvero i lavoratori. Difatti la richiesta, concordata con il ministero, è quella di trasmettere gli accordi raggiunti al termine del procedimento, dove è prevista, peraltro, l’obbligatoria assistenza di almeno un avvocato, eventualmente affiancato da un consulente del lavoro, alle commissioni di certificazione introdotte nel 2003 dal decreto legislativo n. 276.
Inoltre, per garantire che gli adempimenti più importanti, quali la discussione finale, avvengano preferibilmente con la presenza delle parti, si punta a limitare il ricorso alla videoconferenza. Affinchè ciò avvenga, il Governo dovrà modificare l’articolo 3 comma 10 lettera b) della bozza di decreto legislativo, stabilendo che il giudice deciderà, sulla base dell’ammissibilità della domanda della parte, di celebrare il processo con la presenza delle parti «tenuto conto dell’utilità e dell’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza».
Per quanto riguarda la mediazione familiare, se nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale oppure è in corso un procedimento penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell’udienza non deve contenere l’invito a rivolgersi ad un mediatore familiare. Concludendo, viene abolita la qualifica di distaccate per le sezioni circondariali del neonato Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, rafforzandone in questo modo l’autonomia.