Cassazione: la sola presenza dell’avvocato in udienza, anche senza scritto conclusionale, basta a far scattare il compenso nella fase decisoria
La quinta sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 28881/2022 ha affermato che, la sola presenza in udienza dell’avvocato è sufficiente per avere diritto al compenso professionale nella fase decisoria.
La vicenda comincia con l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore di un legale da parte dell’ex cliente. In pratica, l’uomo contestava il compenso dovuto per l’attività professionale, svolta in suo favore in un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tuttavia i giudici di merito, reputando infondate tali rimostranze e dovuta la liquidazione degli onorari e delle competenze richiesti dall’avvocato, condannavano l’uomo al rimborso delle spese del grado, tra cui quelle per la fase introduttiva, di studio e decisionale.
Nel ricorso in Cassazione, l’avvocato denuncia la violazione dell’articolo 4 comma 5, lettera d) del Dm n. 55/2014, riguardo la liquidazione delle spese del giudizio di appello.
In particolare, si precisava che nessun compenso andava riconosciuto alla controparte per la fase decisoria poichè, come da fascicolo telematico del procedimento di appello, la difesa dell’appellato non aveva depositato nessuno scritto conclusionale, rendendo immotivata la decisione di liquidare i compensi anche per la fase decisoria.
Per i giudici, tale motivazione non aveva alcuna ragione d’essere.
Come si evince dal disposto di cui all’articolo 4 comma 5, lettera d) del Dm n. 55/2014, “ai fini del riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, rientrano svariate attività e precisamente: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso”.
Il giudice, nella liquidazione della fase, prosegue il Collegio, “tiene conto, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
Nel caso di specie, risulta che all’udienza di conclusioni aveva partecipato un avvocato per delega del difensore dell’appellato, e tale presenza “consente di ritenere maturati i presupposti anche per la liquazione dei compensi per la fase decisionale”.
Dunque, il ricorso veniva rigettato.