Legge di bilancio 2024: le misure a sostegno dei lavoratori
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico lavoratori dipendenti (art. 1, c. 15)
Anche per il 2024, prosegue la riduzione del cuneo contributivo a carico dei lavoratori dipendenti di 6 punti percentuali, per coloro la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 2.692,00, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero può ottenere un ulteriore punto percentuale, raggiungendo i 7 punti percentuali complessivi, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 1.923,00, al netto del rateo di tredicesima. A differenza degli anni scorsi, l’esonero non ha alcun effetto sul rateo di tredicesima che, dunque, sconterà l’aliquota IVS piena non concorrendo ai fini della determinazione degli scaglioni agevolabili sul piano previdenziale. Ancora esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro domestico.
Detassazione lavoro festivo e notturno per i lavoratori del settore turistico/alberghiero (art. 1, cc. 21-24)
A sostegno dell’occupazione nel settore del turismo, la Legge di Bilancio per il 2024, sulla scia dell’art. 39-bis del D.L. 48/2023, ripropone un credito d’imposta, denominato Trattamento Integrativo Speciale, a favore dei lavoratori del settore, con retribuzione anche per lavoro notturno e straordinario festivo. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287 e ai lavoratori del comparto del turismo, e degli stabilimenti termali, è riconosciuto il suddetto trattamento, che non concorre al reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. I lavoratori, come per lo scorso anno, devono dichiarare di non di aver prodotto redditi di lavoro dipendente, nel periodo d’imposta 2023, non superiori a euro 40.000.
Il trattamento integrativo viene corrisposto dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore, il quale, attesta per iscritto l’importo del reddito conseguito nell’anno 2023, anche nel caso di più datori di lavoro.
Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica relativa all’anno di competenza, ed il datore di lavoro, recupera l’importo del trattamento erogato al dipendente, tramite credito d’imposta da compensare sul modello F24 del mese stesso in cui viene erogato il trattamento.
“Esercizi” inclusi nel beneficio – L’art. 5, L. 287/1991, elenca i seguenti “esercizi”, quali datori di lavoro destinatari e a cui fare riferimento per l’applicazione del trattamento integrativo ai dipendenti:
- Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, come ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed altri simili;
- Esercizi per la somministrazione di bevande come bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed altri simili;
- Esercizi in cui, la somministrazione di alimenti e di bevande, che vengono effettuate congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da gioco, locali notturni, sale da ballo, stabilimenti balneari ed altri simili;
- Esercizi nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
Decontribuzione delle lavoratrici con figli (art. 1, c. 180)
Per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di due o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sempre ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, viene riconosciuto un esonero pari al 100% della quota dei contributi previdenziali a suo carico, sulla base dei seguenti criteri:
– per le madri di 2 figli, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;
– per le madri con 3 più figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
Detassazione premi di produttività (art 1, c. 18)
Si conferma, anche per il 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5%, sui premi di produttività di cui all’art. 1, c. 182, L. 208/2015, erogati dal datore di lavoro ai dipendenti. Nello specifico, la detassazione si applica ai premi di risultato corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e alle somme pagate a titolo di partecipazione agli utili, entro il limite complessivo di 3.000 euro annui. Si rammenta che già l’art. 1, c. 63, L. 197/2022, aveva previsto l’applicazione di un’aliquota ridotta al 5% (in luogo del 10%) per i soli premi erogati nell’anno 2023. Va sottolineato che, la detassazione dei premi di produttività, è applicabile per il periodo dell’anno successivo all’accordo che rileva l’incremento (Risposta a interpello n. 456/2019), questo perché l’Agenzia delle Entrate, ritiene che i criteri di misurazione debbano essere definiti con anticipo, rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora concretizzata.
La nuova compensazione dei crediti (art 1, c. 97),
In riferimento all’utilizzo della compensazione dei crediti, viene modificato L’art. 17, D.Lgs. 241/1997 con l’inserimento del comma 1-bis, il quale, stabilisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:
a) dai datori di lavoro non agricoli, a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione, in via telematica, dei flussi Uniemens da cui il credito emerge, o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento, inerente la dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito affiora;
c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’INPS a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, da cui il credito emerge e del quale sarà comunque verificata l’esattezza.
Da tali compensazioni, sono escluse le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l’INPS.
Nei confronti dell’INAIL, tale compensazione, può essere effettuata a condizione che, il credito certo, liquido ed esigibile, sia registrato negli archivi del suddetto Istituto. In seguito, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate determineranno le modalità applicative.
Asili nido (art 1, c. 177)
Per i genitori dei bimbi nati a decorrere dall’1.1.2024, con valore ISEE del nucleo familiare fino a 40.000 euro, ove sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, arriva l’incremento del bonus asili nido a 2.100 euro.
Congedi parentali (art 1, c. 179)
Con la modifica del primo periodo dell’art. 34, c. 1, D.Lgs. 151/2002, per i periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta, per tre mesi non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione. Tale retribuzione viene elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione, nel limite massimo di un mese, e alla misura del 60% della retribuzione, nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024. Conseguentemente, nel 2024, i genitori potranno fruire di due mesi di congedo parentale all’80%, mentre dal 2025 potranno fruire di 1 mese all’80% e di un altro mese al 60%.