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Applicazione dell’esonero contributivo 2023 in favore dei lavoratori dipendenti

MUNGIELLO AVVOCATI

Applicazione dell’esonero contributivo 2023 in favore dei lavoratori dipendenti

Con la circolare Inps 24 gennaio 2023, n. 7, diviene operativo l’esonero della contribuzione IVS a carico dei lavoratori che per tutto il 2023 non supereranno determinati limiti di imponibile previdenziale mensile.
Nel diramare le necessarie istruzioni l’INPS specifica che dal punto di vista temporale la riduzione contributiva  troverà applicazione per le retribuzioni del 2023,  ma con intensità variabile. Nello specifico, lo  sconto sarà pari al 2% se l’imponibile previdenziale mensile non sarà superiore ad € 2.692,00  oppure nella misura del 3% se l’imponibile mensile non superi il tetto di € 1.923,00 ( in entrambi i casi con le relative maggiorazioni nel mese di dicembre del rateo di tredicesima). 

Potranno accedere al beneficio previsto dall’articolo 1, comma 281, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 tutti  i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che del settore privato ad esclusione, in continuità con quanto già accaduto nel 2022, dei lavoratori del settore domestico, in quanto già beneficiari di una contribuzione ridotta rispetto a quella ordinariamente prevista.

Come sopra indicato, l’esonero contributivo della contribuzione IVS assumerà entità differenziata in funzione della retribuzione imponibile previdenziale del mese in esame, specificando che i massimali indicati non andranno riproporzionati in caso di lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale. Tale applicazione, conseguentemente, produrrà tre distinti casi:

• in caso di imponibile previdenziale mensile superiore ad € 2.692,00 il lavoratore non potrà beneficiare di alcun esonero della contribuzione a suo carico;
• in caso di imponibile previdenziale mensile compreso tra € 1.924,00 ed € 2.692,00 il lavoratore potrà beneficiare di una riduzione del 2%;
• in caso di imponibile previdenziale mensile compreso tra e 1 ed € 1.924,00 il lavoratore potrà beneficiare di una riduzione del 3%.
Ai fini della determinazione della soglia mensile ( € 1.924,00 ed  € 2.692,00) utile all’applicazione dell’esonero, si ricorda che occorre riferirsi alla retribuzione imponibile nel suo complesso, comprendendovi anche le quote di retribuzioni eccedenti il massimale contributivo previsto dall’articolo 2 della Legge n.335 del 8 agosto 1995.  Dunque, ai fini della valutazione del tetto mensile deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il superamento del massimale.

Inoltre, l’applicazione pratica di tali principi applicativi enunciati dall’INPS, potrà determinare mesi in cui, per effetto della diversa retribuzione imponibile mensile del lavoratore, l’entità dello sconto potrà variare nel corso dell’anno. Ovvero, nel caso in cui nel mese di gennaio e febbraio 2023 l’imponibile previdenziale del lavoratore sarà inferiore ad € 1.923,00 competerà una riduzione del 3%, mentre invece, nei mesi in cui l’imponibile sia superiore ad € 1.923,00 e non superiore ad € 2.692,00 spetterà una riduzione contributiva pari al 2%, fino a non applicarsi del tutto nel caso in cui si superi il tetto massimo di € 2.692,00

Ad ogni modo, la verifica del massimale subisce una modifica nel mese dicembre e dovrà interessare in modo distinto la retribuzione corrente e quella della tredicesima. 
In condizioni ordinarie, dove la tredicesima viene riconosciuta per intero con la mensilità di dicembre, la verifica dell’esonero applicabile deve essere effettuata in modo distinto sia in riferimento alla retribuzione corrente che sulla retribuzione collegata alla tredicesima determinando di fatto l’applicazione di esoneri in misura diversa in funzione dei diversi imponibili.
Ad esempio, si potranno determinare delle situazioni in cui l’imponibile mensile del lavoratore sia pari a € 2.300,00 con applicazione di decontribuzione pari al 2 % e l’imponibile della tredicesima sia pari ad € 1.800,00 con applicazione di una riduzione contributiva del 3%.

Inoltre L’INPS conferma che l’incidenza del tetto relativo alla tredicesima deve essere operata in riferimento ai ratei effettivamente maturati. In sintesi, il lavoratore matura un massimale di decontribuzione per tredicesima pari ad € 224,33 oppure € 160,25 ogni mese che andranno poi moltiplicati per i mesi trascorsi alle dipendenze del datore di lavoro.
Tale impostazione interessa sia i lavoratori assunti nel corso del 2023 che i lavoratori i quali cesseranno il rapporto nello stesso anno e che riceveranno una tredicesima sulla misura dei ratei effettivamente maturati.

Ossia, il lavoratore assunto a maggio del 2023 maturerà con la mensilità di dicembre 8 ratei di tredicesima ed il massimale su cui effettuare la verifica sarà pari ad € 1.794,66 (224.33*8 – 160.25*8) ed € 1.282,00.  Se la tredicesima riconosciuta non è superiore ad € 1.282,00 si potrà applicare una decontribuzione del 3%; diversamente, se l’importo erogato sarà compreso tra € 1.794,66 ed € 1.282,00, spetterà al lavoratore una decontribuzione del 2%, ma solo sull’imponibile relativo alla tredicesima, poichè la retribuzione corrente è sottoposta ai limiti ordinari ( € 1.924,00 – € 2.692,00)
Stesse considerazioni valgono per i settori in cui la contrattazione collettiva prevede ogni mese il riconoscimento dei ratei della tredicesima, contestualmente al riconoscimento della retribuzione corrente. In questo caso, il tetto per la verifica dell’esonero applicabile sulla mensilità aggiuntiva dovrà essere fatto mese per mese, in base al massimale mensile di € 224,33 oppure € 160,25.
Per i settori in cui la contrattazione collettiva prevede il riconoscimento di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima, questi concorrono nel definire l’imponibile ordinario, e difatti, se nel mese di erogazione dell’ulteriore mensilità vi sia il superamento del tetto di € 2.692,00, al lavoratore non competerà alcun beneficio, oppure, sarà pari al 2% o 3% in caso di rispetto del tetto di € 2.692,00 o l’imponibile sia inferiore ad € 1.923,00.

Nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, ad esempio da tra part time a full time e viceversa, oppure di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, l’entità dello sconto dipenderà dalla somma degli imponibili riconducibili ad entrambi i rapporti di lavoro, distintamente indicati nelle rispettive denunce Uniemens. 
Stesse considerazioni per operazioni societarie come fusioni o incorporazioni, oppure in caso di cessioni di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità. In questi casi, l’INPS ammette la fruizione dell’esonero in capo al lavoratore con il meccanismo del “pro quota” in relazione agli imponibili ricollegabili al datore di lavoro cedente e cessionario.
Nel caso invece di pluralità di rapporti di lavoro, viene chiarito che la verifica andrà effettuata distintamente e singolarmente, in relazione ad ogni rapporto di lavoro avviato dal medesimo lavoratore.

L’esonero modulare potrà trovare applicazione in riferimento ai periodi paga compresi tra il 1° gennaio 2023 ed il  31 dicembre 2023, con alcune precisazioni. Nello specifico, non sarà  possibile applicare lo sconto contributivo per le quote di imponibile collegate alle competenze liquidate per ratei ferie o mensilità aggiuntive:

• erogate nel 2023 al personale cessato entro il 31 dicembre 2022 
• erogate nel 2024 al personale cessato entro il 31 dicembre 2023

Analogamente, non sarà possibile applicare la riduzione sulle retribuzioni di competenza del 2023 del personale in forza, erogate, ad esempio a titolo di Straordinario, se erogate nell’anno 2024.

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro agevolabili, l’INPS chiarisce che potranno beneficiarne anche i rapporti di apprendistato e conferma che la fruizione dell’esonero in commento:
• non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del Decreto Legislativo n.150 del 14 settembre 2015.
• non richiede il possesso del DURC.
• Non rientra nella nozione di aiuto di Stato e per tale motivo non soggiace alla relativa disciplina

In caso di cumulo con altri benefici di natura contributiva, la riduzione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.
Dunque, la misura è cumulabile con l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, rientrate in servizio entro il 31 dicembre 2022.

Con le denunce Uniemens di competenza di gennaio 2023 i datori di lavoro potranno valorizzare la decontribuzione applicata ai lavoratori. A tal fine viene specificato che deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Inoltre, all’interno di  “InfoAggcausaliContrib” bisognerà valorizzare:
• Nell’elemento “CodiceCausale” dovrà essere inserito il valore:
o “L098” per le retribuzioni corrente
o “L099” per gli importi relativi alla tredicesima mensilità
o “L0100” per gli importi relativi ai ratei riconosciuti per tredicesima mensilità ( assunti i cessati)
• Nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” dovrà essere inserito il valore “N”
• Nell’elemento “BaseRif” dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima in caso di codica causale L098. Oppure l’importo della tredicesima o dei relativi ratei riconosciuti in caso di codice causale L099 o L0100. 
• Nell’elemento “AnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
• Nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Inoltre, i datori di lavoro che hanno già provveduto all’elaborazione dei cedolini per la mensilità di gennaio 2023  e che non hanno potuto procedere all’applicazione dell’esonero, potranno portare a conguaglio le somme valorizzando i codici indicati nel flusso Uniemens di competenza febbraio 2023, con indicazione 01.2023 all’interno dell’elemento “AnnoMeseRif”.

La compilazione della sezione ListaPosPa potrà avvenire con i codici 38, 39 e 40  già utilizzati nel 2022 per l’esonero del 2% e utilizzando, per l’esonero del 3%  i codici 45, 46 e 47 che assumono i rispettivi significati:
• 45 “Esonero Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
• 46 “Esonero Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Importo 13”;
• 47 “Esonero Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Importo Rateo 13”.
Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento “RecuperoSgravi  secondo le modalità di seguito indicate:
• nell’elemento “AnnoRif” dovrà essere inserito l’anno di riferimento dell’esonero;
• nell’elemento “MeseRif” dovrà essere inserito il mese di riferimento dell’esonero;
• nell’elemento “CodiceRecupero” dovrà essere inserito uno dei codici di recupero previsti di cui ai punti precedenti;
• nell’elemento “AltroImponibile” dovrà essere indicata la quota di retribuzione oggetto dell’esonero, nel rispetto del tetto previsto dalla norma e dell’imponibile pensionistico dichiarato;
• nell’elemento “Importo” dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio, pari al 2% o al 3% dei contributi a carico del lavoratore a seconda dell’imponibile.

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro in agricoltura il calcolo dell’esonero sarà effettuato dall’INPS attraverso il servizio di tariffazione con le medesime modalità descritte nella circolare n. 43/2022.

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